Polizia Locale pagamento sanzioni

Sanzioni

Pagamento Sanzioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

  1. Inquadrando, con il proprio smartphone, il codice QR che si trova nell'avviso di pagamento;
  2. Oppure, in alternativa, può essere effettuato sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito
    https://cittadino.plugandpay.it/UCMO
    e seguendo le istruzioni riportate.

Comunicazione dati conducente e Visione fotogramma

Chiedere l’archiviazione di un verbale di accertamento

Alcuni esempi di casi in cui si può chiedere l’archiviazione sono:

  • errata rilevazione del numero di targa
  • veicolo ceduto in data antecedente l'accertamento della violazione
  • il veicolo risultava rubato alla data dell'accertamento della violazione
  • l'importo è stato pagato entro i 5 giorni indicati dall'accertamento d'infrazione, ma in seguito l'Amministrazione ha comunque notificato il verbale
  • il proprietario del veicolo è deceduto e la data del decesso è successiva a quella della violazione
  • altro (specificando il motivo per il quale si richiede l'archiviazione).

Ricorda
L'istanza non sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada, pertanto non interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Per chiedere l'archiviazione:

  1. scarica e compila il modulo ISTANZA_ARCHIVIAZIONE_VERBALE.pdf
  2. invialo, insieme a tutta la documentazione indicata al suo interno a: polizia.locale.sanzioni@marcaoccidentale.it

Ricorso e rigetto del ricorso

Quando è possibile fare ricorso contro le sanzioni per violazioni al Codice della Strada?
Il ricorso è consentito per le seguenti sanzioni:

  • verbale di contestazione
  • verbale di accertamento d’infrazione

Il ricorso va presentato in modo alternativo al Prefetto o al Giudice di Pace secondo le seguenti modalità:

 

 

Ricorda
È possibile fare ricorso solo se non è stato effettuato il pagamento della sanzione.

 

Pagamento in caso di rigetto del Prefetto

Sia per le Ordinanze Ingiunzioni  che per le Dichiarazioni di Inammissibilità è possibile pagare la sanzione online o agli sportelli.

Se il giorno di scadenza è festivo, il termine per il pagamento è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

occorre solo il codice IUV riportato nell'avviso di pagamento

  1. Inquadrando, con il proprio smartphone, il codice QR che si trova nell'avviso di pagamento;
  2. Inserendo manualmente i dati CODICE AVVISO di 18 cifre (senza spazi) che si trova nella sezione "Banche e altri canali" dell'Avviso di Pagamento e, nel riquadro sottostante il CODICE FISCALE DELLA PERSONA o DELL'IMPRESA.

Pagamento in caso di rigetto del Giudice di Pace

Attraverso il servizio di home banking effettuare un bonifico bancario a Tesoreria Unione di Comuni Marca Occidentale CREDIT AGRICOLE ITALIA  Agenzia di Castelfranco Veneto
- IBAN IT68M0623061564000015320864
- indicare nella causale il numero della sentenza e/o del Registro Generale del Giudice di Pace (N.R.G.).

 

Rateizzazione sanzioni pecuniarie codice della strada

In caso di temporanea difficoltà economica, è possibile la rateazione del pagamento di un verbale se si verificano queste condizioni:

  • L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
  • La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200,00.
  • La rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell’articolo 202 bis comma 2 del Codice della Strada (1).
  • Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00.
  • Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a €100,00.
  • Che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5 % annuo nonché ulteriori €5,60 di spese di notificazione.
  • Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al prefetto (articolo 203 C.d.S.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204 bis C.d.S.).
  • Che entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.
  • Che nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi dell'articolo 203 comma 3 del Codice della Strada, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
  • Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero dalla comunicazione di decorrenza del termine di cui al punto h).

Scarica e compila il modulo ISTANZA-DI-RATEIZZAZIONE.pdf

(1) Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi